Interessi di mora in Italia
Una fattura pagata in ritardo in Italia matura interessi legali di 10,4 % annuo — il tasso di riferimento più 8 punti. Si aggiunge un importo forfettario di 40 € per i costi di recupero, per ogni fattura in ritardo.
Un esempio con i numeri
10.000 € pagati con 45 giorni di ritardo maturano 128,22 € di interessi, più l'importo forfettario di 40 €.
Termini massimi di pagamento
Fra imprese : 60 giorni · Pubbliche amministrazioni : 30 giorni
L'Italia recepisce la direttiva al minimo europeo: tasso della Banca centrale europea maggiorato di otto punti, 40 euro di importo forfettario per i costi di recupero e un tetto di sessanta giorni ai termini pattuiti fra imprese, trenta verso le pubbliche amministrazioni. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza costituzione in mora.
Automatico vuol dire senza sollecito
Il decreto legislativo 231/2002 stabilisce che gli interessi moratori decorrono di diritto dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il sollecito serve al rapporto commerciale e prepara il recupero; non fa nascere il credito da interessi, che esiste già mentre si sollecita.
Anche i 40 euro sono dovuti senza prova e senza richiesta preventiva, per ciascuna fattura in ritardo. Chi ha dieci fatture scadute ha diritto a dieci importi forfettari, non a uno solo — e al risarcimento dell'eventuale maggior danno documentato.
Termini più lunghi: quando si possono pattuire, e quando la clausola cade
Sessanta giorni è il tetto ordinario fra imprese, superabile solo per accordo espresso e purché il termine non risulti gravemente iniquo per il creditore. Verso le pubbliche amministrazioni il termine è di trenta giorni, estendibile a sessanta soltanto nei casi previsti — non per prassi dell'ente.
Una clausola gravemente iniqua è nulla e viene sostituita dal termine di legge, con gli interessi che decorrono da quest'ultimo. È la ragione per cui accettare un termine lunghissimo per non perdere il cliente non è una rinuncia definitiva: la clausola può essere contestata anche dopo, e la nullità opera d'ufficio.
Domande frequenti
- Devo mandare una diffida prima di calcolare gli interessi?
- No. Gli interessi moratori decorrono di diritto dal giorno successivo alla scadenza, senza costituzione in mora. La diffida è utile per interrompere la prescrizione e per preparare un decreto ingiuntivo, ma non condiziona la nascita del credito da interessi.
- I 40 euro si sommano agli interessi o li sostituiscono?
- Si sommano. Sono un importo forfettario minimo per i costi di recupero, dovuto in aggiunta agli interessi e senza prova. Se i costi effettivamente sostenuti sono superiori — società di recupero, legale, procedura — il maggior danno è risarcibile su documentazione.
Importante
Una panoramica generale, non una consulenza legale. Il tasso di riferimento è azzerato due volte l'anno e la cifra qui sopra è stata letta il 2026-07-01 — verifica il periodo in cui ricade davvero la tua fattura prima di annunciare un importo al debitore.